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Schengen/Dublino

L'Accordo d'associazione a Schengen

Lo Spazio Schengennuovo finestra
Lo Spazio Schengen Lo Spazio Schengen
L’Accordo d’associazione a Schengen del 2004 permette di agevolare la mobilità tra la Svizzera e l’Unione europea (UE) grazie all’abolizione dei controlli delle persone alle frontiere tra gli Stati Schengen (frontiere interne). Parallelamente, tutta una serie di misure volte a migliorare la sicurezza rendono più efficace la lotta contro la criminalità grazie ad una migliore cooperazione transfrontaliera in materia di giustizia e polizia. Queste misure mirano a intensificare i controlli alle frontiere esterne dello Spazio Schengen attraverso il potenziamento della cooperazione dei corpi di polizia a livello transfrontaliero (segnatamente per mezzo del sistema elettronico di ricerca SIS) così come a migliorare l’efficacia della cooperazione tra autorità giudiziarie.

L'Accordo d'associazione a Dublino

L'Accordo d'associazione a Dublino del 2004 stipulato tra la Svizzera e l'UE serve a garantire che i richiedenti l'asilo possano presentare una sola domanda d'asilo per tutto lo Spazio Dublino. La Convenzione di Dublino definisce i criteri per i quali un unico Stato membro è competente e quindi incaricato di esaminare la domanda di asilo. Questo permette di meglio ripartire gli oneri legati alla politica di asilo e di evitare che i richiedenti l'asilo siano sballottati da un Paese all'altro. Grazie alla banca dati elettronica EURODAC, nella quale sono raccolte le impronte digitali dei richiedenti l'asilo, è possibile determinare rapidamente se una persona ha già presentato delle domande di asilo in altri Stati membri dell'UE e, eventualmente, ricondurla verso il Paese incaricato della procedura.

Gli Accordi d'associazione a Schengen/Dublino consentono alla Svizzera di partecipare alla cooperazione europea nei settori della sicurezza e dell'asilo. In merito allo sviluppo dell'acquis di Schengen/Dublino, la Svizzera non dispone di un diritto di codecisione formale bensì del diritto di partecipare all'adozione delle decisioni. Essa può decidere, sempre e autonomamente, se riprendre i nuovi atti normativi. In caso di mancata trasposizione della una nuova direttiva nel diritto svizzero, l'UE e la Svizzera devono adoperarsi per cercare soluzioni pragmatiche. Il rifiuto di adottare un nuovo atto Schengen/Dublino potrebbe tuttavia portare, in ultima analisi, all'abrogazione degli Accordi di associazione.

La partecipazione a Schengen/Dublino ha permesso alla Svizzera di avvalersi d'importanti strumenti di lotta contro la criminalità internazionale e l'immigrazione illegale. Schengen garantisce pure la fluidità del traffico transfrontaliero, in quanto i controlli effettuati a causa del semplice passaggio della frontiera sono stati aboliti. Non da ultimo, il settore del turismo elvetico trae vantaggio dal «visto Schengen»: i turisti provenienti da Paesi in forte crescita economica quali la Cina, l'India o la Russia non devono più richiedere un visto supplementare se, durante un viaggio in Europa, desiderano visitare la Svizzera. Tramite il coordinamento istituito da Dublino, le domande di asilo multiple e quelle abusive possono essere prevenute, contribuendo in tal modo a sgravare i sistemi di asilo.

Cronologia
  • Firma degli Accordi: 26 ottobre 2004 (pacchetto di Accordi bilaterali II)
  • Accettazione da parte del popolo: 5 giugno 2005 (pacchetto di Accordi bilaterali II)
  • Entrata in vigore formale: 1° marzo 2008 
  • Entrata in vigore operativa: 12 dicembre 2008 (dal 29 marzo 2009: abolizione dei controlli negli aeroporti, per i voli all'interno dello Spazio Schengen).

Stato del dossier: Giugno 2012


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