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L'Accordo del 2004 tra la Svizzera e l'Unione europea (UE) sui prodotti agricoli trasformati disciplina il commercio di prodotti derivanti dall'industria agroalimentare quali il cioccolato, il caffè, le bevande, i biscotti o le paste alimentari. L'Accordo modifica il Protocollo no. 2 dell'Accordo di libero scambio (ALS) del 1972.
Dal 2005 l'UE ha abolito i dazi doganali all'importazione per questa categoria di prodotti e rinuncia alle sovvenzioni all'esportazione (sono possibili eccezioni in funzione dell'evoluzione dei prezzi delle materie prime); di conseguenza, anche la Svizzera ha ridotto i propri dazi doganali e le sue sovvenzioni all'esportazione. Per lo zucchero e tutti i prodotti che non contengono altre materie prime agricole significative oltre allo zucchero, è stato introdotto il principio del libero scambio; inoltre, il campo di applicazione del Protocollo no. 2 è stato esteso a nuovi prodotti in modo da tenere conto dei recenti sviluppi dell'industria agroalimentare.
L'Accordo agevola l'accesso al mercato dell'Unione europea per le imprese dell'industria alimentare svizzera le quali possono ora esportare verso l'UE un largo ventaglio di prodotti esenti da dazi doganali. Tali imprese sono più competitive, ciò che implica di conseguenza migliori prospettive anche per l'agricoltura svizzera che fornisce le materie prime impiegate nella fabbricazione dei suddetti prodotti. Infine, la maggiore concorrenza tende a ridurre i prezzi a favore dei consumatori.
Stato del dossier: Giugno 2012
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