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L'Accordo del 1999 sull'abolizione degli ostacoli tecnici al commercio (anche «MRA - Mutual Recognition Agreement») prevede il riconoscimento reciproco tra la Svizzera e l'Unione europea (UE) degli attestati di conformità per la maggior parte dei prodotti industriali. Tali attestati permettono di stabilire se un prodotto rispetta le prescrizioni vigenti (ad esempio, in materia di salute dei consumatori) e quindi se soddisfa le condizioni richieste per essere immesso sul mercato. Nel caso in cui vi sia equivalenza tra la normativa svizzera e quella dell'UE secondo le regole dell'Accordo, basta un unico attestato di conformità per ottenere l'autorizzazione di commercializzare un prodotto in Svizzera o nell'UE. Per l'insieme delle categorie di prodotti interessati dall'Accordo, un fabbricante può far eseguire un esame di conformità da uno degli uffici svizzeri di valutazione designati nell'accordo. Se il prodotto adempie tutti i criteri, il fabbricante può apporvi il marchio «CE» ed esportarlo direttamente nel mercato dell'UE senza doverlo sottoporre a ulteriori esami.
L'abbandono del doppio esame di conformità equivale ad abolire un importante ostacolo al commercio. Per i fabbricanti svizzeri ciò significa avere un accesso al mercato equivalente a quello dei loro concorrenti europei per tutte le categorie di prodotti contemplati dall'Accordo. Le imprese svizzere possono dunque guadagnare tempo e denaro nel lancio di nuovi prodotti sul mercato europeo.
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