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La seguente nota terminologica mira ad agevolare la comprensione del lettore e ad aiutarlo a prendere dimestichezza con la terminologia relativa all'Unione europea (UE): infatti questa è sensibilmente mutata col susseguirsi delle modifiche dei trattati che istituirono le Comunità europee nei lontani anni Cinquanta. La nuova terminologia, introdotta dal Trattato di Lisbona, è presentata qui di seguito mentre la vecchia terminologia compare in corsivo.
Per quanto riguarda gli atti adottati dalle Comunità europee prima del 1° dicembre 2009, quando è entrato in vigore il Trattato di Lisbona, bisogna continuare ad utilizzare la vecchia terminologia.
Il Trattato di Lisbona modifica i Trattati di Roma e di Maastricht
L'UE è stata istituita il 1° novembre 1993 dal Trattato sull'UE (TUE, Trattato di Maastricht). Quest'ultimo, ha modificato i precedenti tre trattati che, nel 1951 (Trattato di Parigi) e nel 1957 (Trattato di Roma), istituirono la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA), la Comunità economica europea (CEE, dal 1993: CE) e la Comunità europea dell'energia atomica (Euratom). Creata per una durata limitata a 50 anni, la CECA ha cessato di esistere nel luglio 2002; pertanto le normative della CE si applicano d'ora in poi anche al commercio del carbone e dell'acciaio. Alla stregua dei precedenti Trattati di Amsterdam (1997) e di Nizza (2001), il Trattato di Lisbona non ha un'esistenza propria. Esso ha modificato - e non sostituito - il Trattato sull'UE così come i Trattati CE ed Euratom (le versioni consolidate dei Trattati modificati sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. C 83 e 84 del 30 marzo 2010. La versione in linea non ha valore giuridico. Pertanto fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea). Il Trattato CE ha cambiato nome e si chiama ora «Trattato sul funzionamento dell'UE» (TFUE).
«Unione europea» (UE) sostituisce «Comunità europea» (CE)
Con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, la denominazione «Comunità europea» è stata sostituita da «Unione europea» che ora possiede personalità giuridica. L'abbreviazione «UE» rimpiazza e subentra quindi a «CE». Mentre invece, la «Comunità europea dell'energia atomica» continua ad esistere ed è gestita dalle stesse istituzioni che l'UE. Il termine «Comunità» verrà d'ora in avanti utilizzato unicamente nell'ambito di Euratom. Sebbene il Trattato di Lisbona tenda, in linea di massima, a far sparire termini quali «Comunità» e «comunitario», l'aggettivo «comunitario» sarà verosimilmente ancora utilizzato in espressioni come «acquis comunitario».
Vecchia terminologia: «UE» e «CE» rivestivano nozioni giuridiche distinte. L'UE corrisponde ad una nuova fase politica dell'edificazione europea, avviata nel 1993 dal Trattato di Maastricht.
Le denominazioni «Unione« o «UE» sostituiscono le locuzioni «Comunità» o «CE». Il termine «comunitario» viene convertito sistematicamente in «dell'Unione».
Vecchia terminologia: la denominazione «Comunità europea» era stata rimpiazzata nel 1993 da «Comunità economica europea». L'abbreviazione «CE» veniva utilizzata per indicare sia la Comunità europea stessa che le Comunità europee (CECA, CE ed Euratom).
Abolizione della struttura a tre pilastri dell'UE
Il Trattato di Lisbona introduce un cambiamento rilevante: l'abolizione della struttura dei tre pilastri dell'Unione europea.
Vecchia terminologia: l'UE poggiava sui tre elementi seguenti: il 1° pilastro comprendeva le comunità sovranazionali (CE ed Euratom); il 2° pilastro era costituito dalla politica estera e di sicurezza comune (PESC) ed infine il 3° pilastro contemplava la cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale (CPGP).
Nome delle istituzioni
Il Trattato di Lisbona ha modificato i nomi delle seguenti istituzioni: la «Commissione delle CE» ha finalmente ottenuto lo statuto giuridico di «Commissione europea» mentre la «Corte di giustizia delle CE» (CGCE) è diventata la «Corte di giustizia dell'UE» (CGUE) e si compone della «Corte di giustizia» stessa, del «Tribunale» (precedentemente: «Tribunale di primo grado») e di tribunali specializzati. Inoltre, il Consiglio europeo, che è un'istanza politica, è diventato ora un organo giuridico, integrato nei Trattati, ed è dotato di una presidenza stabile (mandato di due anni e mezzo, rinnovabile una sola volta). La presidenza del Consiglio dell'UE continua ad essere assicurata, a turno e per sei mesi, da uno Stato membro. Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'UE svolgono di concerto le funzioni legislativa (procedura di codecisione) e finanziaria (procedura di bilancio). Dal 2003, la «Gazzetta ufficiale delle Comunità europee» si chiama «Gazzetta ufficiale dell'Unione europea» (GUUE).
Vecchia terminologia: nel 1993, il Trattato sull'UE aveva modificato il nome del «Consiglio delle CE» in «Consiglio dell'UE». Nel linguaggio comune - ma non nei testi giuridici - la denominazione «Commissione europea» aveva rimpiazzato la locuzione «Commissione delle CE».
D'ora in avanti gli accordi saranno conclusi con l'Unione europea
Il Trattato di Lisbona conferisce personalità giuridica internazionale all'Unione europea. D'ora in avanti, l'UE è sola abilitata a concludere pressoché tutti gli accordi con Stati terzi e organizzazioni internazionali, fatte salve le competenze inerenti ad Euratom, la quale continuerà a concludere accordi nel campo dell'energia atomica. I settori nei quali singoli Stati membri posseggono (condividono) competenze «concorrenti» con quelle dell'UE, gli accordi vengono conclusi da quest'ultima congiuntamente con gli Stati membri; tali accordi sono comunemente chiamati «accordi misti».
Novembre 2012
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